venerdì 27 settembre 2013

MAD su sostegno

OGGETTO: NOTA 9594 MIUR recante indicazioni su conferimento supplenze di sostegno da m. a. d. A personale fuori graduatoria. 
Con la presente, l'O.S. CUB S.U.R., con sede in Roma, via Ponzio Cominio 62, invita la S. V. A voler tenere in considerazione, nel caso di assegnazione di supplenze relative al sostegno, della nota ministeriale 9594 del 20/09/2013, la quale reca disposizioni in materia di conferimento di supplenze di sostegno a personale con titolo di sostegno ma estraneo alla graduatoria provinciale.
Nella suddetta nota si legge: "Le domande di messa a disposizione devono essere presentate per una sola
provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati, secondo il punteggio previsto nelle tabella di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base alla tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto." Ciò significa che i Dirigenti, qualora volessero prendere in considerazione le messe a disposizione fuori graduatoria (non è obbligatorio farlo), per evitare di incorrere in contenziosi devono accertarsi che le suddette messe a disposizione siano presentate in una sola provincia e che il personale che presenta l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 non sia effettivamente inserito in alcuna graduatoria provinciale su tutto il territorio nazionale. In ogni caso, la precedenza nel conferimento di incarichi va data al personale abilitato se presente nelle garduatorie d'istituto, in mancanza del quale successivamente si procede allo scorrimento delle tre fasce di personale presente nelle graduatorie dell'Istituto. 
Resta inteso che le messe a disposizione "devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresa gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione."
I Dirigenti quindi, sulla base delle dichiarazioni fatte dal personale non in graduatoria, sono tenuti a controllare che le autocertificazioni siano veritiere in tutte le loro parti e devono produrre una graduatoria interna di messe a disposizione, che secondo quanto stabilisce la legge, devono essere pubblicate prima in via provvisoria e solo in secondo tempo in via definitiva. Ciò stabilito, resta valido che "Fatte salve le supplenze già conferite, in attesa della pubblicazione degli elenchi secondo le suddette regole per le messe a disposizione, le nomine su posti di sostegno continuano ad essere conferite ai sensi della C.M.30 agosto 2013 e sono definitive." Di conseguenza, si ricorda che i posti resi liberi conferiti al personale presente in graduatoria devono essere convertiti al 30/06, in quanto l'avente diritto su messa a disposizione non è previsto dalla normativa vigente.

venerdì 20 settembre 2013

Manca il personale ATA scuola chiusa a Roma

Poi ci dicono che i tagli sono finiti, che siamo sempre capaci solo di lamentarci dell' Amministrazione ecc... intanto i lavoratori non possono permettersi di stare male o di prendere la 104 perché altrimenti succede anche questo. Eccola la scuola che avete voluto con le riforme!! Ecco con cosa ci dobbiamo confrontare quotidianamente!

Barbara Bernardi CUB SUR Roma e Lazio 


domenica 18 agosto 2013

Decreto istitutivo TFA su SoStegno

Il Ministro Carrozza ha firmato per il decreto che autorizza gli atenei a organizzare corsi per la specializzazione al sostegno per l’a.s. 2013/14. I posti autorizzati sono 1.285 per la scuola di infanzia, 1.826 per la scuola primaria, 1.753 per la scuola secondaria di I grado, 1.534 per la scuola secondaria di II grado. Prevista una prova di accesso selettiva. 
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 convertito dallalegge 14 luglio 2008, n. 121 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244″ e, in particolare, l’art.1, comma 5;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 recante regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244″ e successive integrazioni e modificazioni, in particolare, gli articoli 5 e 13;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249″ e in particolare l’articolo 3 in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi ;
VISTA l’offerta formativa in termini di numero programmato di immatricolazioni all’anno accademico 2013/14, deliberata dagli organi accademici di ciascun Ateneo;
VISTO il fabbisogno di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il triennio 2012-2014, comunicato dalla Direzione del personale scolastico con nota n.7540 del 9 ottobre 2012;
CONSIDERATO che i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 249/2010 citato in premessa sono attivati per la prima volta nell’anno accademico 2013/2014;
RITENUTO pertanto di considerare in fase di programmazione il fabbisogno complessivo degli anni accademici 2012/13 e 2013/14;
CONSIDERATO che tale fabbisogno professionale risulta superiore all’offerta formativa deliberata dagli Atenei;
RITENUTO di determinare per l’anno accademico 2013/2014 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, confermando l’offerta formativa deliberata dagli Atenei;
D E C R E T A:
Art. 1
1. Ciascuna università è autorizzata ad attivare nell’a.a. 2013/14 i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nei limiti dei posti
2. Con riferimento all’anno accademico 2013/2014, i posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sono definiti in numero di 1.285 per la scuola di infanzia, 1.826 per la scuola primaria, 1.753 per la scuola secondaria di primo grado, 1.534 per la scuola secondaria di secondo grado, ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce  parte integrante del presente decreto.
Art.2
1. Ciascuna università dispone l’ammissione dei candidati secondo le modalità previste dal DM 30 settembre 2011 citato in premessa.
 Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 Roma, 9 agosto 2013
IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza


Scheda operativa ricorso NO PAS!

Il Coordinamento Nazionale Diploma Magistrale, propone un RICORSO al TAR del Lazio contro il decreto Istitutivo del Percorsi Abilitanti Speciali indetti dal D.M. 81 del 25/3/2013 e contro il decreto Direttoriale (attuativo) n. 58 del 25/7/2013, patrocinato dalla CUB Scuola Università e Ricerca.
Il ricorso è rivolto ai soli Diplomati Magistrali con titolo di studio conseguito entro l' A.s. 2001/2002 e volto ad annullare le contraddizioni normative poste con i due decreti sopra indicati; chiederemo quindi il riconoscimento del valore abilitante del titolo, la cancellazione dei Percorsi Speciali Abilitanti ed eventuale risarcimento danni per l' ingiustizia subita nel corso degli anni.
Di seguito le istruzioni operative e le risposte a qualche domanda:

Posso partecipare al ricorso anche se non ho i 540 giorni previsti dal decreto dei PAS?
Si, si può partecipare perché il titolo di studio è abilitante a prescindere dal servizio prestato, perché i precorsi ordinari per questa categoria non sono mai partiti e si viene quindi a creare una discriminazione.
Posso comunque avendone i requisti, presentare domanda tramite istanze on line e poi fare ricorso?
Si, si può avendo i requisiti come richiesti dal DD 58/13 presentare domanda, e poi partecipare al ricorso, poiché in effetti da parte del MIUR c'è una sorta di costrizione nei confronti del ricorrente, che non ha altra scelta se non rinunciando appunto ad una possibilità, è quindi consigliabile fare domanda e comunicarcelo.
Cosa bisogna fare per ricorrere?
Bisogna innanzitutto mandare una mail all' indirizzo coordinamentodiplomamagistrale@gmail.com
scrivendo: nome, cognome, recapito telefonico ed e mail, e dando conferma di voler partecipare al ricorso indicando la regione o Provincia di residenza.
Riceverete una mail di conferma, e dovrete poi inviare i seguenti documenti allo studio legale che vi verrà indicato nella mail:
n. 6 copie del diploma, 2 copie del vostro documento di identità e del vostro codice fiscale; 2 copie del modello per l'esenzione del contributo unificato (che vi manderemo noi); 2 copie della Procura a favore degli avvocati, (che vi manderemo noi), dichiarazione dei servizi prestati SOLO per chi presenta la domanda tramite istanze on line fedele a quella presentata all' iscrizione, copia del bonifico allo studio legale per l'avvenuto pagamento del contributo del ricorso.
Quali sono i tempi ed i costi per partecipare?
La presentazione materiale di tutti i documenti al TAR da parte degli avvocati è fissata per la seconda metà di settembre, e quindi i plichi dovranno essere recapitati allo studio legale entro e non oltre il 31/8/2013 farà fede il timbro postale.
I costi sono suddividi in tre categorie:
Iscritti CUB e Coordinamento: 88 euro da versare sull' iban dello studio legale che vi verrà comunicato dopo l'adesione.
Non iscritti CUB e coordinamento che vogliono iscriversi: 88 euro allo studio legale e 25 euro tesseramento
Non iscritti CUB e coordinamento che non vogliono iscriversi e fanno solo ricorso: 88 euro allo studio legale e 50 euro di contributo

Per tutte le altre informazioni relative al ricorso è aperta a tutti la mail coordinamentodiplomamagistrale@gmail.com dalla quale risponderemo alle vostre esigenze.
Fermiamo il ladrocinio legalizzato, fermiamo i PAS e diciamo tutti insieme NO PAS!


Coordinamento Nazionale Diploma Magistrale e  CUB SUR Roma e Lazio 

TFA SPECIALI O PAS PER DIPLOMATI MAGISTRALI: LA GRANDE TRUFFA ATTO SECONDO.


Cos'è il TFA?
Il Tirocinio Formativo Attivo speciale, detto anche PAS (percorso speciale abilitante), è la copia istituita con modifiche del DM. 249/10 dei TFA ordinari, quest'ultimi partiti lo scorso anno per i soli docenti della scuola secondaria di I e II grado (medie e superiori). L'unico scopo del TFA è quello di formare i docenti non abilitati e consentire il solo accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze, al contrario dei vecchi corsi abilitanti del 2005 che invece consentivano l'accesso alle Graduatorie Ad Esaurimento.
Dopo le modifiche apportate con Decreto ministeriale del 25/3/2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4/7/2013, con il TFA speciale, i requisiti cambiano:
 chi ha 180 giorni di servizio prestato dall' a.s. 1999 fino all' a.s. 2012, moltiplicati per tre anni di cui uno su
classe di concorso specifica e tutti con unico contratto può avere scalati questi giorni dal tirocinio previsto
invece per TFA Ordinari;
 altra criticità è la prevista frequenza di questi corsi per i maestri diplomati della scuola d'infanzia e della
primaria.
Ritenuto che:
il diploma magistrale è abilitante all'insegnamento
 così come sancito da: Decreti Interministeriali, sentenze della Corte Costituzionale, Leggi e circolari
Ministeriali mai abrogati e che riconoscono il valore legale e abilitante del Diploma Magistrale in via
permanente;
 così come sancito dalla Commissione Europea, in ultima battuta nel maggio 2013, la quale è arrivata alla
conclusione che il diploma di maturità magistrale è una qualifica completa, pari alla laurea in Scienze della
Formazione Primaria, a prescindere dal superamento di eventuale concorso a cattedra e per tale va riconosciuto
dall' Italia.
Dove sta l'errore?
 il MIUR non riconosce il valore abilitante del titolo di studio conseguito ed i diplomati dell'Istituto
Magistrale sono obbligati ad accedere al TFA!!
 il Miur non si rende conto che chiede ai diplomati abilitati di riabilitarsi per poter accedere ad una graduatoria dalla quale potranno avere solo incarichi di supplenza per tutto il resto della loro carriera lavorativa (graduatoria nella quale dovevano stare da almeno 13 anni) e non come in precedenza per tutti i corsi abilitanti o di idoneità precedenti, consentire l'accesso alle graduatorie ad esaurimento ormai per Legge chiuse.
 Il MIUR, al fine di giustificare i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria istituiti con DM
26/7/1998 tutt'oggi attivi, ha causato ai lavoratori e alle lavoratrici in possesso del titolo magistrale di essere
ingiustamente relegati in Terza Fascia d'Istituto.
 I docenti diplomati che lavorano da anni nella scuola come educatore/-trice o come maestro/-stra perché
riconosciuti abilitati all'insegnamento. Essi hanno comunque svolto attività di tirocinio durante il loro corso di
studi, al quale si aggiunga il lavoro prestato nella scuola d'infanzia o primaria in questi anni, determinando
sicuramente una formazione continua e valida che non può essere nuovamente richiesta.
 Non è accettabile quanto sostenuto dal MUR , ci appare chiaro che si evidenzia il solito interesse politico ed economico, visto che le lavoratrici e i lavoratori dovranno sostenere una spesa, inutile e a fondo perduto, di circa 3000 euro senza avere la garanzia di accedere ai corsi di tirocini formativo.
Cosa chiede la CUB SCUOLA (insieme al Coord. Naz. Dipl. Mag.)
La CUB Scuola chiede la cancellazione dell' articolo 15 commi 16 e 16 bis del D.M. 249/10 e del Decreto
Modificativo del 25/3/2013 – istitutivi rispettivamente del TFA ordinario e del TFA Speciale per i Diplomati Magistrali con diploma di maturità conseguito entro l' A.s. 2001/2002, e che venga fatta giustizia (una volta per tutte!!!),
RICONOSCENDO IL VALORE ABILTANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE anche nella scuola Statale, rispondendo in questo modo positivamente alla Commissione Europea e non andando più in contro ad atti di infrazione e di speculazione sulla pelle dei lavoratori e a discapito della loro acquisita professionalità.
Per questo e per i motivi sopra descritti la CUB Scuola si impegna fin da ora a far partire a livello NAZIONALE un Ricorso al TAR del Lazio contro il TFA Speciale o PAS dedicato a tutti i diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002, abbiano o meno essi i requisiti richiesti dal Decreto Istitutivo e dai decreti attuativi di prossima pubblicazione, volto ad ottenere una volta per tutti i diritti sanciti dalle Leggi e dalla Costituzione acquisiti ex lege nel corso degli anni.
CONTATTA LA TUA SEDE CUB SCUOLA PER INFORMAZIONI oppure il COORDINAMENTO
NAZIONALE DIPLOMA MAGISTRALE:
coordinamentodiplomamagistrale@gmail.com

lunedì 6 maggio 2013

Le scuole hanno l'obbligo di comunicare lo SCIOPERO delle prove INVALSI


Da molte parti ci vengono segnalati colpevoli ritardi nella comunicazione alle famiglie dello sciopero INVALSI. Questo comportamento è del tutto illegittimo e sanzionabile sul piano amministrativo.
RICORDIAMO CHE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (E QUINDI I DIRIGENTI SCOLASTICI) HANNO IL PRECISO OBBLIGO, PREVISTO DALLA LEGGE 83/2000, DI COMUNICARE PREVENTIVAMENTE ALL’UTENZA L’INDIZIONE DEGLI SCIOPERI. LA NON OTTEMPERANZA DI QUESTE DISPOSIZIONI PUO’ COMPORTARE A CARICO DEI FUNZIONARI INADEMPIENTI UNA SANZIONE PECUNIARIA (leggi il post completo)
Invitiamo a comunicare alle nostre sedi le eventuali inadempienze (per il Lazio cubscuolaromalazio@gmail.com)

giovedì 2 maggio 2013

IL CHEATING: un’altra prova della inutilità delle prove INVALSI



SCIOPERO PROVE INVALSI


SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA IL 7 MAGGIO NELLE MATERNE ED ELEMENTARI IL 14 NELLE MEDIE E IL 16 NELLE SUPERIORI CONTRO I QUIZ-INVALSI CHE IMMISERISCONO LA SCUOLA E L’ISTRUZIONE
indetto dalla CUB e dagli altri sindacati di base

SCIOPERO INVALSI CUB SCUOLA


Ricordiamo ancora una volta che NON sussiste alcun obbligo di comunicare preventivamente la propria adesione allo sciopero. ( 7 MAGGIO 2013 NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA, 14 NELLE MEDIE, 16 NELLE
SUPERIORI
Di seguito riportiamo la modulistica aggiornata (che può essere adattata alle singole situazioni) per opporsi allo sciopero:
se necessario rivolgersi alle nostre sedi per eventuali successive azioni legali (per il Lazio cubscuolaromalazio@gmail.com)

lunedì 1 aprile 2013

TFA SPECIALE? “VERAMENTE ECCEZZIUNALE!”


TFA SPECIALE? “VERAMENTE ECCEZZIUNALE!

Dopo aver letto i decreti firmati in fretta e furia dal ministro Profumo il 25/3 sul TFA SPECIALE, viene solo da parafrasare Diego Abatantuono e ricordare che già la non rimpianta Gelmini si comportò allo stesso, identico modo firmando i decreti attuativi dell’altra truffa: il TFA ordinario, quando stava già con le valigie in mano. E si potrebbe anche aggiungere che dopo 10 mesi di annunci roboanti, la montagna ha partorito il classico topo, per di più deforme, perché a nostro avviso questo TFA speciale nasce davvero male. Ma vediamolo nel dettaglio:
  • sono previsti corsi per tutte le classi di concorso (inclusi ITP e strumento musicale) e per la scuola primaria e dell'infanzia;
  • i corsi si dovrebbero attivare da questo anno accademico (si dice a giugno 2013 ma il condizionale è d'obbligo visto che la decisione finale spetta alle Università);
  • potranno accedere i docenti con almeno tre annualità di servizio prestato nella scuola statale, nella paritaria e nei centri di formazione professionale. Per annualità s’intendono 180 giorni continuativi o contratto da gennaio fino al termine delle lezioni; il servizio dev’essere prestato nella classe di concorso di interesse, sul sostegno o in altra CDC collegata a quella di interesse a partire dal 1999 e fino al 2012;
  • sono previsti diversi contingenti: nell’anno in corso, nel 2013/14 e nel 2014/15. Chi non supera il TFA Speciale in un contingente non potrà accedere ad altro contingente successivo e dovrà invece rivolgersi al TFA ordinario con i requisiti che questo prevede, ovvero i 3 test d'accesso;
  • per accedere si deve sostenere una prova preliminare a test che solo il MIUR si ostina a definire “non selettiva”.
Per tutti, il percorso del TFA speciale termina con il titolo di abilitazione all'insegnamento. Di fatto bisognerà pagare circa 3.000 euro e superare il TFA speciale per conquistare il diritto a partecipare ad un futuro, eventuale concorso ovvero ad inserirsi nelle graduatorie d’istituto (ma in 2^ fascia!!) per mendicare una supplenza.

Scuola dell’infanzia e primaria.
Continua la querelle sui diplomi magistrali conseguiti entro il 2002: lo stesso MIUR che ha riconosciuto abilitati i possessori di quel titolo, consentendo loro di partecipare alle procedure concorsuali in atto e future, pretenderebbe ora di costringerli a frequentare il TFA Speciale se vorranno lavorare nella scuola statale con contratti a tempo determinato. Tra l’altro si tratta di colleghi che possono stipulare contratti a tempo indeterminato presso le scuole paritarie (cosa che conferma il carattere abilitante del diploma). Sulla questione pubblicheremo un dettagliato approfondimento dopo il consulto con i nostri legali in merito ai ricorsi da presentare al TAR.

ITP (insegnanti Tecnico Pratici): per la prima volta dal 2005 si torna a parlare di abilitazione per gli insegnanti Tecnico Pratici e si tratta, forse, del solo punto a favore di questo decreto.

Requisito dei tre anni di servizio
Salta subito agli occhi che, a fronte di una direttiva europea che condanna l’abuso di contratti a termine e obbliga all’assunzione dopo tre anni di precariato continuativo (direttiva che è all’origine di una marea di cause civili e penali perse dall’amministrazione negli ultimi anni) il “tecnico” Profumo tenta il gioco delle tre carte e pratica una scappatoia che non elimina l’abuso e induce i precari ad inseguire l’abilitazione finanziando le casse esauste delle Università.
Test preliminare “non selettivo” e valutazione
Al MIUR evidentemente ignorano il significato delle parole: il test preliminare assegna un punteggio, questo punteggio concorre al voto finale, il voto finale è considerato positivo solo se uguale o superiore a 60/100. Ne consegue che il test diventa selettivo, non per l’accesso al TFA ma, cosa perfino più grave, per il suo superamento!!! Se poi non bastasse si vada all’ultimo articolo del decreto attuativo e si scoprirà che il corso speciale abilitante non è ripetibile: non superare le prove o conseguire un risultato inferiore a 60 preclude la possibilità di ottenere l'abilitazione attraverso le procedure riservate.

Infine il nostro Ministro scaduto ha pensato di sistemare una bella ciliegina su questa indigeribile torta: il punteggio con cui ci si inserirà nelle graduatorie di scuola avendo superato il TFA speciale sarà inferiore a quello ottenuto con la frequenza del TFA ordinario.

Profumo chiude la sua pessima esperienza di governo con l’ennesima forzatura che non risolverà alcun problema e aprirà una nuova stagione di battaglie e ricorsi contro il Miur.
Per qualsiasi informazione o dubbio consulta i nostri siti e rivolgiti alla sede CUB SUR più vicina.

giovedì 21 marzo 2013

Vittoria Bracciano per Diploma Magistrale







Sopra il Bando di Bracciano…….
Vittoria confermata per i diplomati magistrali ante 2002 assistiti dalla CUB SUR Roma e Lazio, con anticipo di un giorno rispetto alla precedente comunicazione il comune di Bracciano emana il nuovo bando aggiornando di fatto la scadenza per l’ invio delle domande di inserimento nelle graduatorie per le supplenze a tempo determinato fino al 3 Aprile e modificando i requisiti di accesso, equiparando di fatto il titolo di diploma magistrale alla Laurea in Sdfp anche per il punteggio attribuito, al contrario di quanto invece ha fatto il Comune di Torino. Segnaliamo che abbiamo puntato gli occhi sul bando del Comune di Ravenna per il quale provvederemo al più presto a darvi notizia in merito.
Il bando modificato:

Roma lì 20/3/2013
Per la CUB Scuola Roma e Lazio Filomena Vassallo e Barbara Bernardi
Via Ponzio Cominio 56
0676968412