OGGETTO: NOTA 9594 MIUR recante indicazioni su conferimento supplenze di sostegno da m. a. d. A personale fuori graduatoria.
Con la presente, l'O.S. CUB S.U.R., con sede in Roma, via Ponzio Cominio 62, invita la S. V. A voler tenere in considerazione, nel caso di assegnazione di supplenze relative al sostegno, della nota ministeriale 9594 del 20/09/2013, la quale reca disposizioni in materia di conferimento di supplenze di sostegno a personale con titolo di sostegno ma estraneo alla graduatoria provinciale.
Nella suddetta nota si legge: "Le domande di messa a disposizione devono essere presentate per una sola
provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati, secondo il punteggio previsto nelle tabella di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base alla tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto." Ciò significa che i Dirigenti, qualora volessero prendere in considerazione le messe a disposizione fuori graduatoria (non è obbligatorio farlo), per evitare di incorrere in contenziosi devono accertarsi che le suddette messe a disposizione siano presentate in una sola provincia e che il personale che presenta l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 non sia effettivamente inserito in alcuna graduatoria provinciale su tutto il territorio nazionale. In ogni caso, la precedenza nel conferimento di incarichi va data al personale abilitato se presente nelle garduatorie d'istituto, in mancanza del quale successivamente si procede allo scorrimento delle tre fasce di personale presente nelle graduatorie dell'Istituto.
Resta inteso che le messe a disposizione "devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresa gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione."
I Dirigenti quindi, sulla base delle dichiarazioni fatte dal personale non in graduatoria, sono tenuti a controllare che le autocertificazioni siano veritiere in tutte le loro parti e devono produrre una graduatoria interna di messe a disposizione, che secondo quanto stabilisce la legge, devono essere pubblicate prima in via provvisoria e solo in secondo tempo in via definitiva. Ciò stabilito, resta valido che "Fatte salve le supplenze già conferite, in attesa della pubblicazione degli elenchi secondo le suddette regole per le messe a disposizione, le nomine su posti di sostegno continuano ad essere conferite ai sensi della C.M.30 agosto 2013 e sono definitive." Di conseguenza, si ricorda che i posti resi liberi conferiti al personale presente in graduatoria devono essere convertiti al 30/06, in quanto l'avente diritto su messa a disposizione non è previsto dalla normativa vigente.
venerdì 27 settembre 2013
giovedì 26 settembre 2013
venerdì 20 settembre 2013
Manca il personale ATA scuola chiusa a Roma
Poi ci dicono che i tagli sono finiti, che siamo sempre capaci solo di lamentarci dell' Amministrazione ecc... intanto i lavoratori non possono permettersi di stare male o di prendere la 104 perché altrimenti succede anche questo. Eccola la scuola che avete voluto con le riforme!! Ecco con cosa ci dobbiamo confrontare quotidianamente!
Barbara Bernardi CUB SUR Roma e Lazio
domenica 18 agosto 2013
Decreto istitutivo TFA su SoStegno
Il
Ministro Carrozza ha firmato per il decreto che autorizza gli atenei
a organizzare corsi per la specializzazione al sostegno per l’a.s.
2013/14. I posti autorizzati sono 1.285 per la scuola di
infanzia, 1.826 per la scuola primaria, 1.753 per la scuola
secondaria di I grado, 1.534 per la scuola secondaria di II grado.
Prevista una prova
di accesso selettiva.
VISTA la
legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e
successive modificazioni;
VISTA la
legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare
l’articolo 5, comma 4;
VISTO il
decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 convertito dallalegge 14 luglio
2008, n. 121 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244″ e, in particolare, l’art.1,
comma 5;
VISTO il
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 settembre 2010, n.249 recante regolamento concernente
“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado, ai sensi dell’art.2, comma 416, della legge 24 dicembre
2007, n.244″ e successive integrazioni e modificazioni, in
particolare, gli articoli 5 e 13;
VISTO il
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 30 settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249″ e in
particolare l’articolo 3 in cui sono definiti i requisiti di
attivazione di tali percorsi formativi ;
VISTA l’offerta
formativa in termini di numero programmato di immatricolazioni
all’anno accademico 2013/14, deliberata dagli organi accademici di
ciascun Ateneo;
VISTO il
fabbisogno di docenti in possesso della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il
triennio 2012-2014, comunicato dalla Direzione del personale
scolastico con nota n.7540 del 9 ottobre 2012;
CONSIDERATO che
i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
di cui al D.M. n. 249/2010 citato in premessa sono attivati per la
prima volta nell’anno accademico 2013/2014;
RITENUTO pertanto
di considerare in fase di programmazione il fabbisogno complessivo
degli anni accademici 2012/13 e 2013/14;
CONSIDERATO che
tale fabbisogno professionale risulta superiore all’offerta
formativa deliberata dagli Atenei;
RITENUTO di
determinare per l’anno accademico 2013/2014 il numero dei posti
disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità, confermando
l’offerta formativa deliberata dagli Atenei;
D
E C R E T A:
Art.
1
1.
Ciascuna università è autorizzata ad attivare nell’a.a. 2013/14 i
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità,
nei limiti dei posti
2.
Con riferimento all’anno accademico 2013/2014, i posti disponibili
a livello nazionale per l’ammissione ai percorsi di formazione per
il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità sono definiti in numero di
1.285 per la scuola di infanzia, 1.826 per la scuola primaria, 1.753
per la scuola secondaria di primo grado, 1.534 per la scuola
secondaria di secondo grado, ripartiti fra le Università secondo la
tabella allegata che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art.2
1.
Ciascuna università dispone l’ammissione dei candidati secondo le
modalità previste dal DM 30 settembre 2011 citato in premessa.
Il
presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma,
9 agosto 2013
IL
MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza
f.to Maria Chiara Carrozza
Scheda operativa ricorso NO PAS!
Il Coordinamento
Nazionale Diploma Magistrale, propone un RICORSO al TAR del Lazio
contro il decreto Istitutivo del Percorsi Abilitanti Speciali indetti
dal D.M. 81 del 25/3/2013 e contro il decreto Direttoriale
(attuativo) n. 58 del 25/7/2013, patrocinato dalla CUB Scuola
Università e Ricerca.
Il ricorso è rivolto ai
soli Diplomati Magistrali con titolo di studio conseguito entro l'
A.s. 2001/2002 e volto ad annullare le contraddizioni normative poste
con i due decreti sopra indicati; chiederemo quindi il riconoscimento
del valore abilitante del titolo, la cancellazione dei Percorsi
Speciali Abilitanti ed eventuale risarcimento danni per l'
ingiustizia subita nel corso degli anni.
Di seguito le istruzioni
operative e le risposte a qualche domanda:
Posso partecipare al
ricorso anche se non ho i 540 giorni previsti dal decreto dei PAS?
Si, si può partecipare
perché il titolo di studio è abilitante a prescindere dal servizio
prestato, perché i precorsi ordinari per questa categoria non sono
mai partiti e si viene quindi a creare una discriminazione.
Posso comunque
avendone i requisti, presentare domanda tramite istanze on line e poi
fare ricorso?
Si, si può avendo i requisiti come richiesti dal DD 58/13 presentare domanda, e poi partecipare al ricorso, poiché in effetti da parte del MIUR c'è una sorta di costrizione nei confronti del ricorrente, che non ha altra scelta se non rinunciando appunto ad una possibilità, è quindi consigliabile fare domanda e comunicarcelo.
Si, si può avendo i requisiti come richiesti dal DD 58/13 presentare domanda, e poi partecipare al ricorso, poiché in effetti da parte del MIUR c'è una sorta di costrizione nei confronti del ricorrente, che non ha altra scelta se non rinunciando appunto ad una possibilità, è quindi consigliabile fare domanda e comunicarcelo.
Cosa bisogna fare per
ricorrere?
Bisogna innanzitutto
mandare una mail all' indirizzo
coordinamentodiplomamagistrale@gmail.com
scrivendo: nome, cognome,
recapito telefonico ed e mail, e dando conferma di voler partecipare
al ricorso indicando la regione o Provincia di residenza.
Riceverete una mail di
conferma, e dovrete poi inviare i seguenti documenti allo studio
legale che vi verrà indicato nella mail:
n. 6 copie del diploma, 2
copie del vostro documento di identità e del vostro codice fiscale;
2 copie del modello per l'esenzione del contributo unificato (che vi
manderemo noi); 2 copie della Procura a favore degli avvocati, (che
vi manderemo noi), dichiarazione dei servizi prestati SOLO per chi
presenta la domanda tramite istanze on line fedele a quella
presentata all' iscrizione, copia del bonifico allo studio legale per
l'avvenuto pagamento del contributo del ricorso.
Quali sono i tempi ed
i costi per partecipare?
La presentazione
materiale di tutti i documenti al TAR da parte degli avvocati è
fissata per la seconda metà di settembre, e quindi i plichi dovranno
essere recapitati allo studio legale entro e non oltre il 31/8/2013
farà fede il timbro postale.
I costi sono
suddividi in tre categorie:
Iscritti CUB e
Coordinamento: 88 euro da versare sull' iban dello studio legale che
vi verrà comunicato dopo l'adesione.
Non iscritti CUB e
coordinamento che vogliono iscriversi: 88 euro allo studio legale e
25 euro tesseramento
Non iscritti CUB e
coordinamento che non vogliono iscriversi e fanno solo ricorso: 88
euro allo studio legale e 50 euro di contributo
Per tutte le altre
informazioni relative al ricorso è aperta a tutti la mail
coordinamentodiplomamagistrale@gmail.com
dalla quale risponderemo alle vostre esigenze.
Fermiamo
il ladrocinio legalizzato, fermiamo i PAS e diciamo tutti insieme NO
PAS!
Coordinamento Nazionale Diploma
Magistrale e CUB SUR Roma e Lazio
TFA SPECIALI O PAS PER DIPLOMATI MAGISTRALI: LA GRANDE TRUFFA ATTO SECONDO.
Cos'è il TFA?
Il Tirocinio Formativo Attivo speciale, detto anche PAS (percorso speciale abilitante), è la copia istituita con modifiche del DM. 249/10 dei TFA ordinari, quest'ultimi partiti lo scorso anno per i soli docenti della scuola secondaria di I e II grado (medie e superiori). L'unico scopo del TFA è quello di formare i docenti non abilitati e consentire il solo accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze, al contrario dei vecchi corsi abilitanti del 2005 che invece consentivano l'accesso alle Graduatorie Ad Esaurimento.
Dopo le modifiche apportate con Decreto ministeriale del 25/3/2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4/7/2013, con il TFA speciale, i requisiti cambiano:
chi ha 180 giorni di servizio prestato dall' a.s. 1999 fino all' a.s. 2012, moltiplicati per tre anni di cui uno su
classe di concorso specifica e tutti con unico contratto può avere scalati questi giorni dal tirocinio previsto
invece per TFA Ordinari;
altra criticità è la prevista frequenza di questi corsi per i maestri diplomati della scuola d'infanzia e della
primaria.
Ritenuto che:
il diploma magistrale è abilitante all'insegnamento
così come sancito da: Decreti Interministeriali, sentenze della Corte Costituzionale, Leggi e circolari
Ministeriali mai abrogati e che riconoscono il valore legale e abilitante del Diploma Magistrale in via
permanente;
così come sancito dalla Commissione Europea, in ultima battuta nel maggio 2013, la quale è arrivata alla
conclusione che il diploma di maturità magistrale è una qualifica completa, pari alla laurea in Scienze della
Formazione Primaria, a prescindere dal superamento di eventuale concorso a cattedra e per tale va riconosciuto
dall' Italia.
Dove sta l'errore?
il MIUR non riconosce il valore abilitante del titolo di studio conseguito ed i diplomati dell'Istituto
Magistrale sono obbligati ad accedere al TFA!!
il Miur non si rende conto che chiede ai diplomati abilitati di riabilitarsi per poter accedere ad una graduatoria dalla quale potranno avere solo incarichi di supplenza per tutto il resto della loro carriera lavorativa (graduatoria nella quale dovevano stare da almeno 13 anni) e non come in precedenza per tutti i corsi abilitanti o di idoneità precedenti, consentire l'accesso alle graduatorie ad esaurimento ormai per Legge chiuse.
Il MIUR, al fine di giustificare i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria istituiti con DM
26/7/1998 tutt'oggi attivi, ha causato ai lavoratori e alle lavoratrici in possesso del titolo magistrale di essere
ingiustamente relegati in Terza Fascia d'Istituto.
I docenti diplomati che lavorano da anni nella scuola come educatore/-trice o come maestro/-stra perché
riconosciuti abilitati all'insegnamento. Essi hanno comunque svolto attività di tirocinio durante il loro corso di
studi, al quale si aggiunga il lavoro prestato nella scuola d'infanzia o primaria in questi anni, determinando
sicuramente una formazione continua e valida che non può essere nuovamente richiesta.
Non è accettabile quanto sostenuto dal MUR , ci appare chiaro che si evidenzia il solito interesse politico ed economico, visto che le lavoratrici e i lavoratori dovranno sostenere una spesa, inutile e a fondo perduto, di circa 3000 euro senza avere la garanzia di accedere ai corsi di tirocini formativo.
Cosa chiede la CUB SCUOLA (insieme al Coord. Naz. Dipl. Mag.)
La CUB Scuola chiede la cancellazione dell' articolo 15 commi 16 e 16 bis del D.M. 249/10 e del Decreto
Modificativo del 25/3/2013 – istitutivi rispettivamente del TFA ordinario e del TFA Speciale per i Diplomati Magistrali con diploma di maturità conseguito entro l' A.s. 2001/2002, e che venga fatta giustizia (una volta per tutte!!!),
RICONOSCENDO IL VALORE ABILTANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE anche nella scuola Statale, rispondendo in questo modo positivamente alla Commissione Europea e non andando più in contro ad atti di infrazione e di speculazione sulla pelle dei lavoratori e a discapito della loro acquisita professionalità.
Per questo e per i motivi sopra descritti la CUB Scuola si impegna fin da ora a far partire a livello NAZIONALE un Ricorso al TAR del Lazio contro il TFA Speciale o PAS dedicato a tutti i diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002, abbiano o meno essi i requisiti richiesti dal Decreto Istitutivo e dai decreti attuativi di prossima pubblicazione, volto ad ottenere una volta per tutti i diritti sanciti dalle Leggi e dalla Costituzione acquisiti ex lege nel corso degli anni.
CONTATTA LA TUA SEDE CUB SCUOLA PER INFORMAZIONI oppure il COORDINAMENTO
NAZIONALE DIPLOMA MAGISTRALE:
coordinamentodiplomamagistrale@gmail.com
lunedì 6 maggio 2013
Le scuole hanno l'obbligo di comunicare lo SCIOPERO delle prove INVALSI
Da molte parti ci vengono segnalati colpevoli ritardi nella comunicazione alle famiglie dello sciopero INVALSI. Questo comportamento è del tutto illegittimo e sanzionabile sul piano amministrativo.
RICORDIAMO CHE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (E QUINDI I DIRIGENTI SCOLASTICI) HANNO IL PRECISO OBBLIGO, PREVISTO DALLA LEGGE 83/2000, DI COMUNICARE PREVENTIVAMENTE ALL’UTENZA L’INDIZIONE DEGLI SCIOPERI. LA NON OTTEMPERANZA DI QUESTE DISPOSIZIONI PUO’ COMPORTARE A CARICO DEI FUNZIONARI INADEMPIENTI UNA SANZIONE PECUNIARIA (leggi il post completo)
Invitiamo a comunicare alle nostre sedi le eventuali inadempienze (per il Lazio cubscuolaromalazio@gmail.com)
giovedì 2 maggio 2013
IL CHEATING: un’altra prova della inutilità delle prove INVALSI
Da anni cerchiamo di smascherare la natura puramente ideologica delle prove INVALSI, che, ben lungi dal costituire un passaggio fondamentale per la valutazione del sistema scolastico italiano sono, invece, sciocco strumento di controllo, ulteriore balzello che studenti, insegnanti, famiglie debbono pagare ad una scuola sempre più burocratizzata, gerarchica, lontana dalla sua funzione specifica di istituzione che trasmette sapere e forma le giovani generazioni. In un mondo ideale i test di valutazione dovrebbero avere un unico scopo degno: il portar rimedio alle carenze, rafforzando gli anelli deboli del sistema. Nel mondo reale, nel paese tragicomico in cui viviamo le prove Invalsi sono soltanto uno strumento di pressione: non servono a niente, se non a far sentire il fiato del controllo ministeriale (fiato quanto mai fetido) sul collo di insegnanti e studenti. Che le prove Invalsi, così come sono, non servano a niente non lo diciamo soltanto noi: lo hanno detto gli esperti (Andrea Ichino, Daniele Checchi e Giorgio Vittadini) nominati dal precedente ministro dell’Istruzione, Gelmini, per predisporre un piano di intervento, nel dicembra 2009. I tecnici avevano evidenziato come una valutazione seria richiedesse di “istituire un corpo di somministratori esterni per le prove aggiuntive”, dato costoso, “ma strettamente necessario perché la valutazione sia attendibile”. Visto che il “corpo di somministratori” non c’è e gli insegnanti vengono tutti gli hanni infastiditi chiedendo loro di svolgere un compito non pertinente, se ne dovrebbe dedurre che le prove Invalsi non hanno un sufficiente grado di attendibilità e quindi non sono utili. L’inutilità dei test Invalsi si evince inoltre dalla premessa al Bilancio di previsione 2012 dell’Ente. Citiamo testualmente: da una parte “si assegnano continuamente all’Istituto nuovi e più impegnativi compiti e si intensificano quelli già esistenti”, dall’altra “non si è ancora trovato modo di creare le condizioni operative per poter consentire all’Istituto di poter funzionare almeno ad un livello minimale”. Quindi il Paese si trascina dal 1999 (che è l’anno in cui il CEDE, centro europeo dell’educazione viene trasformato nell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione, con il D.L. 258 del 20 luglio) un ente che a quasi quindici anni di distanza dalla sua creazione, brancola ancora nel buio e, secondo quanto appena citato, non è in grado di funzionare nemmeno “ad un livello minimale”. L’ultimo argomento contro le inutili e dannose prove ce lo fornisce, ancora una volta, l’Invalsi, che quest’anno ha fatto la “restituzione” alle scuole dei punteggi ottenuti nelle prove dello scorso anno al netto del “cheating”, che sarebbe una sorta di “indice di propensione alla copiatura”, ottenuto attraverso inutili, costosi, contestabili studi statistici. Nella convinzione che gli studenti possano copiare l’uno dall’altro o addirittura che gli insegnanti, invece di sorvegliare la correttezza delle prove, possano essi stessi suggerire ai propri studenti, i mai troppo lodati “tecnici” Invalsi hanno depurato le prove, abbassando i punteggi in base ad un marchingegno su cui potrete sapere di più (valutare il grado di stupidità dei nostri avversari non fa mai male) andando agli indirizzi segnalati nell’interessante e puntuale articolo di Mario Piemontese, che riportiamo qui
SCIOPERO PROVE INVALSI
SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA IL 7 MAGGIO NELLE MATERNE ED ELEMENTARI IL 14 NELLE MEDIE E IL 16 NELLE SUPERIORI CONTRO I QUIZ-INVALSI CHE IMMISERISCONO LA SCUOLA E L’ISTRUZIONE
indetto dalla CUB e dagli altri sindacati di base
SCIOPERO INVALSI CUB SCUOLA
Ricordiamo ancora una volta che NON sussiste alcun obbligo di comunicare preventivamente la propria adesione allo sciopero. ( 7 MAGGIO 2013 NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA, 14 NELLE MEDIE, 16 NELLE
SUPERIORI
SUPERIORI
Di seguito riportiamo la modulistica aggiornata (che può essere adattata alle singole situazioni) per opporsi allo sciopero:
se necessario rivolgersi alle nostre sedi per eventuali successive azioni legali (per il Lazio cubscuolaromalazio@gmail.com)
lunedì 1 aprile 2013
TFA SPECIALE? “VERAMENTE ECCEZZIUNALE!”
TFA
SPECIALE? “VERAMENTE
ECCEZZIUNALE!”
Dopo
aver letto i decreti firmati in fretta e furia dal ministro Profumo
il 25/3 sul TFA SPECIALE, viene solo da parafrasare Diego Abatantuono
e ricordare che già la non rimpianta Gelmini si comportò allo
stesso, identico modo firmando i decreti attuativi dell’altra
truffa: il TFA ordinario, quando stava già con le valigie in mano. E
si potrebbe anche aggiungere che dopo 10 mesi di annunci roboanti, la
montagna ha partorito il classico topo, per di più deforme, perché
a nostro avviso questo TFA speciale nasce davvero male. Ma vediamolo
nel dettaglio:
- sono previsti corsi per tutte le classi di concorso (inclusi ITP e strumento musicale) e per la scuola primaria e dell'infanzia;
- i corsi si dovrebbero attivare da questo anno accademico (si dice a giugno 2013 ma il condizionale è d'obbligo visto che la decisione finale spetta alle Università);
- potranno accedere i docenti con almeno tre annualità di servizio prestato nella scuola statale, nella paritaria e nei centri di formazione professionale. Per annualità s’intendono 180 giorni continuativi o contratto da gennaio fino al termine delle lezioni; il servizio dev’essere prestato nella classe di concorso di interesse, sul sostegno o in altra CDC collegata a quella di interesse a partire dal 1999 e fino al 2012;
- sono previsti diversi contingenti: nell’anno in corso, nel 2013/14 e nel 2014/15. Chi non supera il TFA Speciale in un contingente non potrà accedere ad altro contingente successivo e dovrà invece rivolgersi al TFA ordinario con i requisiti che questo prevede, ovvero i 3 test d'accesso;
- per accedere si deve sostenere una prova preliminare a test che solo il MIUR si ostina a definire “non selettiva”.
Per
tutti,
il percorso del TFA speciale termina con il titolo di abilitazione
all'insegnamento. Di fatto bisognerà pagare circa 3.000 euro e
superare il TFA speciale per conquistare il diritto a partecipare ad
un futuro, eventuale concorso ovvero ad inserirsi nelle graduatorie
d’istituto (ma in 2^ fascia!!) per mendicare una supplenza.
Scuola
dell’infanzia e primaria.
Continua
la querelle sui diplomi magistrali conseguiti entro il 2002: lo
stesso MIUR che ha riconosciuto abilitati i possessori di quel
titolo, consentendo loro di partecipare alle procedure concorsuali in
atto e future, pretenderebbe ora di costringerli a frequentare il TFA
Speciale se vorranno lavorare nella scuola statale con contratti a
tempo determinato. Tra l’altro si tratta di colleghi che possono
stipulare contratti a tempo indeterminato presso le scuole paritarie
(cosa che conferma il carattere abilitante del diploma). Sulla
questione pubblicheremo un dettagliato approfondimento dopo il
consulto con i nostri legali in merito ai ricorsi da presentare al
TAR.
ITP
(insegnanti Tecnico Pratici): per
la prima volta dal 2005 si torna a parlare di abilitazione per gli
insegnanti Tecnico Pratici e si tratta, forse, del solo punto a
favore di questo decreto.
Requisito
dei tre anni di servizio
Salta
subito agli occhi che, a fronte di una direttiva europea che condanna
l’abuso di contratti a termine e obbliga all’assunzione dopo tre
anni di precariato continuativo (direttiva che è all’origine di
una marea di cause civili e penali perse dall’amministrazione negli
ultimi anni) il “tecnico” Profumo tenta il gioco delle tre carte
e pratica una scappatoia che non elimina l’abuso e induce i precari
ad inseguire l’abilitazione finanziando le casse esauste delle
Università.
Test
preliminare “non selettivo” e valutazione
Al
MIUR evidentemente ignorano il significato delle parole: il test
preliminare assegna un punteggio, questo punteggio concorre al voto
finale, il voto finale è considerato positivo solo se uguale o
superiore a 60/100. Ne consegue che il
test diventa selettivo, non per l’accesso al TFA ma, cosa perfino
più grave, per il suo superamento!!!
Se poi non bastasse si vada all’ultimo articolo del decreto
attuativo e si scoprirà che il
corso speciale abilitante non è ripetibile:
non superare le prove o conseguire un risultato inferiore a 60
preclude la possibilità di ottenere l'abilitazione attraverso le
procedure riservate.
Infine
il nostro Ministro scaduto ha pensato di sistemare una bella
ciliegina su questa indigeribile torta: il punteggio con cui ci si
inserirà nelle graduatorie di scuola avendo superato il TFA speciale
sarà inferiore a quello ottenuto con la frequenza del TFA ordinario.
Profumo
chiude la sua pessima esperienza di governo con l’ennesima
forzatura che non risolverà alcun problema e aprirà una nuova
stagione di battaglie e ricorsi contro il Miur.
Per qualsiasi informazione o dubbio consulta i nostri siti e
rivolgiti alla sede CUB SUR più vicina.
giovedì 21 marzo 2013
Vittoria Bracciano per Diploma Magistrale
Sopra
il Bando di Bracciano…….
Vittoria
confermata per i diplomati magistrali ante 2002 assistiti dalla CUB
SUR Roma e Lazio, con anticipo di un giorno rispetto alla precedente
comunicazione il comune di Bracciano emana il nuovo bando aggiornando
di fatto la scadenza per l’ invio delle domande di inserimento
nelle graduatorie per le supplenze a tempo determinato fino al 3
Aprile e modificando i requisiti di accesso, equiparando di fatto il
titolo di diploma magistrale alla Laurea in Sdfp anche per il
punteggio attribuito, al contrario di quanto invece ha fatto il
Comune di Torino. Segnaliamo che abbiamo puntato gli occhi sul bando
del Comune di Ravenna per il quale provvederemo al più presto a
darvi notizia in merito.
Il
bando modificato:
Roma
lì 20/3/2013
Per
la CUB Scuola Roma e Lazio Filomena Vassallo e Barbara Bernardi
Via
Ponzio Cominio 56
0676968412
domenica 3 marzo 2013
venerdì 15 febbraio 2013
Precari della scuola senza stipendio da Novembre: il Mef risponde
Comunicato su incontro con il ministero dell'economia e delle finanze sulla situazione dei colleghi precari che dall'autunno 2012 non percepiscono lo stipendio.
http://www.cub.it/sindacato/index.php/cub-scuola-universita-a-ricerca/493-comunicato-su-incontro-con-il-ministero-delleconomia-e-delle-finanze-sulla-situazione-dei-colleghi-che-dallautunno-2012-non-percepiscono-lo-stipendio.html
CUB SUR Roma e Lazio
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